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Sez. 2, Sentenza n. 5857 del 25/11/1985 (Rv. 443044 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINARIE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443044-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINARIE - CONDIZIONI.*

Lo speciale procedimento semplificato previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la Determinazione della misura del compenso spettante al patrono di un giudizio civile nei confronti del cliente (od anche della parte avversa nel caso di definizione transattiva del giudizio) termina di regola con un provvedimento che la legge definisce ordinanza non impugnabile e che pertanto resta suscettibile, in base all'art. 111 cost., solo di ricorso per Cassazione. La situazione muta - ed il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione - allorché siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, quali l'esistenza del rapporto di clientela, la sussistenza o partecipazione alla transazione e il vincolo di solidarietà ovvero quando venga introdotta nel processo una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso titolo, cioè sullo stesso incarico professionale che ha dato luogo alla richiesta di pagamento da parte del patrono. (V 1680/83, mass n 426533; (V 3034/82, mass n 420961; (V 4011/68, mass n 337604; (V 588/62, mass n 250912).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)