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Sez. 2, Sentenza n. 733 del 27/01/1988 (Rv. 457161 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457161-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - FORMA DI SENTENZA - IRRILEVANZA.*

Con riguardo a controversia in tema di compenso dovuto ad avvocato o procuratore, qualora non vi sia contestazione del rapporto di clientela, ma unicamente della Determinazione della misura del compenso dovuto al professionista, l'adozione dello speciale procedimento previsto dagli artt. 28 e segg. legge 13 giugno 1942 n. 794, ne comporta la definizione con provvedimento, che, ancorché emesso in Forma di sentenza, non è impugnabile con appello (art. 30 legge cit.) ma solo con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 cost.. (V 5857/85, mass n 443044; (V 588/62, mass n 250912).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)