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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 15 gennaio 1985, causa 250/83

Decisione
decisa il 1985-01-15
ECLI
ECLI:EU:C:1985:7

Epigrafe

Sentenza della Corte (quinta sezione) 15 gennaio 1985 Nella causa 250/83, Finsider, Società finanziaria siderurgica per azioni, con sede in Roma, rappresentata dall'aw. Sergio M. Carbone, del foro di Genova, e dal dott. Roberto Barabino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione generale della Commissione 30 settembre 1983 n. 2748/83, recante seconda modifica della decisione n. 2177/83/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 269, pag. 55), LA CORTE (quinta sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni i mezzi e gli argomenti delle parti, possono così riassumersi :

SENTENZA › In fatto › 1. Sfondo normativo

paragrafo 1
1.1. Con la decisione generale del 1o febbraio 1980, n. 257/80, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia (GU L 29, pag. 5), la Commissione ha istituito un regime di notifica e di approvazione degli aiuti specifici alla siderurgia onde garantire che siffatti aiuti vengano destinati a finalità ben precise ed in particolare che contribuiscano alla ristrutturazione del settore, che la loro durata e la loro intensità venga limitata e che non provochino inammissibili distorsioni della concorrenza. La decisione 257/80 è stata sostituita con la decisione generale della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81 (GU L 228, pag. 14). La motivazione di quest'ultima decisione dichiara tra l'altro quanto segue: « Il Per assicurare che la ristrutturazione essenziale del settore venga avviata senza indugio e portata a termine quanto prima possibile, è necessario disporre che gli aiuti siano gradualmente ridotti e soppressi entro scadenze prefissate; che tali scadenze devono essere rispettate non soltanto nelle decisioni degli stati membri sulle concessioni di aiuti, ma anche in ordine ai relativi pagamenti; che è inoltre opportuno distinguere fra le varie forme di aiuto, al fine di prevedere termini di tempo più rigorosi per quegli aiuti che rischiano di nuocere maggiormente alla concorrenza ed essere meno efficaci ai fini della ristrutturazione ... ». D'altro canto, l'art. 1 della decisione 2320/81 contempla in particolare che qualsiasi aiuto alla siderurgia finanziato da uno stato membro o alimentato con risorse statali, in qualsiasi forma, può considerarsi compatibile col buon funzionamento del mercato comune solo se è conforme a determinate norme generali (art. 2) ed è conforme alle disposizioni particolari riguardanti gli aiuti agli investimenti (art. 3), gli aiuti per la chiusura (art. 4), gli aiuti per il mantenimento in attività (art. 5), gli aiuti di emergenza (art. 6) e gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo (art. 7).
paragrafo 2
1.2. Data la situazione di crisi manifesta sul mercato dell'acciaio ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA, la Commissione ha istituito per la prima volta, mediante decisione generale del 31 ottobre 1980, n. 2794/80 (GU L 291, pag. 1), un regime di quote di produzione per le imprese siderurgiche della Comunità. Il regime così istituito è stato prorogato ripetutamente, tra l'altro in forza della decisione generale della Commissione 28 luglio 1983, n. 2177/83, che proroga (fino al 31 gennaio 1984) il regime di sorveglianza e di quote di produzione di determinati prodotti per le imprese e le industrie siderurgiche (GU L 208, pag. 1). Il regime di quote si fonda in particolare sul principio dell'applicazione alla produzione effettiva, durante il periodo di riferimento, delle aliquote di riduzione uniformi per tutte le imprese. Tuttavia, data la rigidità di questo principio, sono state ammesse alcune deroghe. In primo luogo, il 1o comma dell'art. 14 della decisione 2177/83 summenzionata stabilisce tra l'altro che: « Qualora, a causa dell'alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un'impresa che durante i 12 mesi precedenti il trimestre in questione : non ha ricevuto aiuti ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA, salvo quelli relativi agli smantellamenti previsti all'art. 4 di detta decisione, ... la Commissione, se l'impresa ne fa richiesta, ... procede, per il trimestre in questione, ad un idoneo adeguamento delle quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel Mercato Comune per la o le categorie di prodotti in questione ... ». Inoltre l'art. 15a della decisione 2177/83 contempla che: « La Commissione può debitamente ridurre le quote di un'impresa dopo aver constatato che l'impresa in questione ha beneficiato di aiuti non autorizzati dalla Commissione ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA o che non sono state rispettate le condizioni relative all'autorizzazione degli aiuti. Tale constatazione esclude l'impresa dal beneficio di un adeguamento ai sensi degli artt. 14, ... ». Infine, l'art. 18 della stessa decisione recita, fra l'altro, che: « Qualora ... l'applicazione della presente decisione incontri difficoltà impreviste, la Commissione procede, con decisione generale, agli adeguamenti necessari... ». Con la decisione generale 2748/83 del 30 settembre 1983, recante seconda modifica della decisione n. 2177/83/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 269, pag. 55), la Commissione ha fatto sostituire in particolare il primo trattino del 1o comma dell'art. 14 della decisione 2177/83 summenzionata con il seguente testo: «— non ha ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per la copertura di perdite di gestione ». Nei considerandi della decisione 2748/83, questa modifica è stata motivata come segue: 1) « considerando che il 1o comma dell'art. 14 della decisione n. 2177/83/CECA contempla, all'inizio, quanto segue: ” Qualora a causa dell'alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti, fissato per trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un'impresa che durante i 12 mesi precedenti il trimestre in questione: non ha ricevuto aiuti ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, salvo quelli relativi agli smantellamenti previsti all'art. 4 di detta decisione ” ; 2) ... 3) considerando che simile formulazione rende ineligibile un ceno numero di imprese confrontate a difficoltà eccezionali, benché esse abbiano ricevuto alcuni aiuti ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA, diversi dagli aiuti concessi per la chiusura come previsto all'art. 4 di detta decisione; 4) considerando che le imprese che hanno ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per la copertura di perdite di gestione debbono essere escluse dal beneficio dell'art. 14, visto che sarebbe ingiustificabile concedere quote supplementari ad un'impresa nell'intento di migliorare una situazione di difficoltà eccezionali allorché, d'altra parte, essa abbia beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione per coprire perdite di gestione; 5) considerando, in presenza di numerose richieste presentate da parte di diverse imprese ai sensi della decisione n. 2177/83/CECA, che sarebbe iniquo non concedere alle imprese che hanno ricevuto alcuni aiuti di beneficiare degli adeguamenti previsti all'art. 14 e 14a, ad esclusione tuttavia delle imprese che hanno ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per la copertura di perdite di gestione; 6) considerando che l'applicazione della decisione n. 2177/83/CECA dà di conseguenza luogo a difficoltà impreviste, ai sensi dell'art. 18, § 1... ».

SENTENZA › In fatto › 2. Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Con atto introduttivo del 10 novembre 1983, registrato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la ricorrente, la società italiana Finsider (Società finanziaria siderurgica per azioni) ha promosso a norma dell'art. 33, n. 2 del trattato CECA un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione n. 2748/83.
paragrafo 2
Con ordinanza 16 maggio 1984, la Corte ha deciso di affidare la causa alla quinta sezione.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › 3. Conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) annullare l'impugnata decisione nella parte di cui al presente ricorso, b) adottare ogni altro provvedimento, anche alla luce dell'art. 34 del trattato CECA, che essa ritenga necessario, c) condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso, porre le spese a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, la Commissione si rimette al prudente apprezzamento della Corte.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Secondo la ricorrente, la decisione 2748/83 va annullata per i seguenti motivi :
paragrafo 2
1) illegittimità del provvedimento per sviamento di potere, sotto il profilo della discriminazione nei confronti della ricorrente; 2) illegittimità del provvedimento per: a) violazione dell'art. 18 della decisione 2177/83; b) violazione di forme sostanziali e difetto di motivazione; c) violazione della decisione 2320/81/CECA, sviamento di potere; d) violazione della parità di trattamento di cui all'art. 4 b) del trattato CECA.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › 4.1. Presunta illegittimità della decisione 2748/83 per sviamento di potere, per effetto deüa discriminazione commessa nei confronti detta ricorrente

paragrafo 1
4.1.1.
paragrafo 2
La ricorrente sottolinea che, secondo l'art. 14 della decisione n. 2177/83, nella sua versione originaria, le quote supplementari venivano concesse o negate alle imprese in base a criteri che non provocavano discriminazioni irrazionali tra le stesse imprese: non potevano fruire di quote supplementari infatti le imprese che fruivano già di aiuti all'interno dello stato di appartenenza, mentre dette quote potevano essere concesse alle loro concorrenti non « assistite » la cui posizione deteriore giustificava un regime di maggior favore.
paragrafo 3
Orbene, per effetto della decisione 2748/83, la situazione si è radicalmente capovolta: l'accesso alle quote supplementari è stato esteso a tutti i produttori, ma si è introdotta una discriminazione (unicamente) nei confronti delle imprese che ricevono aiuti per la copertura di perdite di gestione, comprimendone quindi l'attitudine e la dimensione produttiva rispetto a tutte le altre imprese concorrenti.
paragrafo 4
La ricorrente ritiene che questa discriminazione tra imprese dello stesso settore nell'ambito del mercato comune sia l'espressione, nei suoi confronti, di un vizio di sviamento di potere della decisione impugnata, vizio che emerge dalla giustificazione stessa enunciata dalla Commissione nel quarto considerando della decisione.
paragrafo 5
Infatti, da un lato il richiamo agli aiuti per la copertura delle perdite di gestione come criterio di discriminazione tra imprese « meritevoli » di fruire di quote supplementari e imprese non meritevoli, è certamente arbitrario, dal momento in cui l'incidenza degli aiuti sull'attività dell'impresa non dipende necessariamente dalla natura degli aiuti stessi.
paragrafo 6
D'altro canto, la decisione 2748/83 si ripropone e ha l'effetto di giungere ad un risultato del tutto opposto alle finalità cui è destinata la facoltà della Commissione di disciplinare, con le proprie decisioni, il regime delle quote supplementari. Non sembra dubbio infatti che i criteri di concessione di quote supplementari debbano necessariamente risultare funzionali all'obiettivo di consentire proprio alle imprese cui la disciplina delle quote ha creato difficoltà eccezionali, a preferenza delle altre, la disponibilità di quote supplementari. Orbene, il criterio adottato nella decisione 2748/83 è tale da precludere l'accesso alle quote supplementari alle imprese che hanno i peggiori risultati di gestione, vale a dire alle imprese che si trovano esattamente in difficoltà eccezionali, tanto da aver avuto perdite che hanno costretto lo stato ad intervenire.
paragrafo 7
D'altro canto, la decisione impugnata risulta parimenti e soprattutto viziata nel suo contenuto, e quindi viziata in sé, in quanto è illegittimo creare una discriminazione ingiustificata ed irrazionale come quella conseguente alla decisione impugnata, nei confronti delle imprese che, più che ogni altra, si trovano in una situazione che richiede interventi di sostegno e/o aiuti.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › 4.1. Presunta illegittimità della decisione 2748/83 per sviamento di potere, per effetto deüa discriminazione commessa nei confronti detta ricorrente

paragrafo 1
4.1.2.
paragrafo 2
La Commissione ricorda ch'essa dispone di un largo potere discrezionale per stabilire le condizioni alle quali è soggetto l'accesso alle quote supplementari. Essa si richiama in particolare a questo proposito alle sentenze della Corte 11 maggio 1983 (Klöckner-Werke/Commissione, 303 e 312/81, Race. pag. 1507) e 22 giugno 1983 (Usines Gustave Boèl/Commissione, 317/82, Race. pag. 2041).
paragrafo 3
Come fa in altre occasioni, allorché essa istituisce o proroga il regime delle quote in generale, essa ha valutato, per l'applicazione della clausola d'equità che è l'art. 14, tutte le circostanze economiche e sociali e di mercato del momento. Il tenore dell'art. 14 che ne deriva è il frutto della conciliazione di tali valutazioni con gli scopi generali enunciati negli articoli liminari del trattato e con il carattere eccezionale dell'art. 14 rispetto al regime generale. Dopo l'adozione della decisione 2177/83, in seguito ad un ulteriore aggravamento della crisi e vieppiù al verificarsi di difficoltà impreviste nell'applicazione della suddetta decisione, la Commissione ha adottato la decisione 2748/83 che ha aggiunto una condizione ulteriore a quelle già contemplate dagli artt. 14 e 15a della decisione 2177/83, vale a dire che le imprese non abbiano fruito di aiuti destinati a coprire le spese di gestione.
paragrafo 4
La Commissione ha in effetti considerato che, data la limitatissima disponibilità della riserva, l'aggravarsi della crisi del settore dell'acciaio e le difficoltà eccezionali che l'applicazione dell'art. 14, di cui alla decisione n. 2177/83 creava a certe categorie di imprese, fosse necessario accordare il beneficio delle quote supplementari soltanto alle imprese che non avessero goduto di aiuti per la copertura di perdite di gestione. Tali aiuti sono infatti, a giudizio della Commissione, quelli che hanno maggiori effetti nocivi sulla concorrenza e che sono inoltre i più lontani dalla vera finalità ricercata dalla Commissione, vale a dire la ristrutturazione dell'impresa.
paragrafo 5
In conclusione, introducendo una nuova condizione anch'essa obiettiva e generale, quindi non discriminatoria nei confronti della Finsider, la convenuta non ha fatto altro che servirsi del potere discrezionale di cui gode.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › 4.2. Illegittimità della decisione 2748/83 › 4.2.1. Presunta violazione dell'art. 18 delh decisione 2177/83

paragrafo 1
a) La ricorrente osserva che la decisione litigiosa si fonda in particolare sull'art. 18 della decisione 2177/83. Dopo aver osservato tra l'altro che la formulazione del primo trattino del 1o comma dell'art. 14 di detta decisione rende ineligibile un certo numero di imprese che devono affrontare difficoltà eccezionali, la Commissione ha in effetti concluso che gli sviluppi effettivamente registrati non erano prevedibili. A questo proposito la ricorrente ricorda che la decisione 2177/83 è stata adottata il 28 luglio 1983. Orbene, già il 29 giugno 1983 la Commissione ha adottato (GU L 227, pag. 1) decisioni individuali relative agli aiuti degli stati alle imprese siderurgiche rispettive ed era quindi perfettamente al corrente dei vari tipi di aiuto che questi contavano e contano concedere. Orbene, si desume da dette decisioni che nessuno stato prevedeva (né prevede) la concessione di aiuti soltanto per la chiusura di impianti siderurgici. La Commissione era quindi perfettamente in grado di prevedere che pochissime imprese potevano invocare l'applicazione dell'art. 14 della decisione 2177/83 e quindi fruire degli adeguamenti che esso contempla. Di conseguenza la decisione 2748/83 è illegittima per violazione dell'art. 18 della decisione 2177/83. b) La Commissione ricorda che durante i giorni successivi alla pubblicazione della decisione 2177/83, le sono pervenute numerose richieste di adattamento delle quote, indirizzatele da piccole e medie imprese che dichiaravano di essere in difficoltà economiche eccezionali provocate dal sistema delle quote nonché dall'aggravamento della crisi sul mercato dell'acciaio. Esaminando la situazione di queste imprese, la Commissione ha potuto constatare che, poiché esse avevano ottenuto aiuti per importi sovente modesti, talvolta anche derisori, per fini diversi da quelli di far fronte alle perdite di gestione, non potevano ottenere un adeguamento delle loro quote, contrariamente a quanto era avvenuto nel regime precedente. Orbene, è solo a questo momento che la Commissione si è resa conto che il regime restrittivo instaurato dalla decisione 2177/83 si risolveva nell'esclusione dal vantaggio dell'adeguamento delle quote di imprese che lo avrebbero meritato, in quanto dovevano affrontare difficoltà eccezionali e in precedenza avevano ottenuto quote supplementari. Di conseguenza la Commissione ha fatto il possibile per ovviare a questa situazione adottando la decisione 2748/83. La Commissione trae la conclusione di avere piena facoltà, in forza dell'art. 18 della decisione 2177/83, di adottare la decisione 2748/83.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › 4.2. Illegittimità della decisione 2748/83 › 4.2.2. Presunta violazione di forme sostanziali (art. 33 del trattato) e difetto di motivazione (art. 15 del trattato)

paragrafo 1
a) La ricorrente ricorda che, in virtù dell'art. 15 del trattato, tutti gli atti della Commissione vanno motivati. D'altro canto, l'art. 18 della decisione 2177/83, in quanto disposizione di indole eccezionale, andrebbe motivato in modo ben preciso. La Commissione avrebbe quindi dovuto dichiarare esplicitamente in che cosa consistevano le difficoltà impreviste derivanti dall'applicazione della decisione 2177/83. Orbene, nella fattispecie, la Commissione si è limitata a rilevare, del tutto apoditticamente, che dal momento in cui la formulazione dell'art. 14 della decisione n. 2177/83 a) « rende ineligibile un certo numero d'imprese confrontate a difficoltà eccezionali » e b) l'applicazione dell'art. 14 è stata richiesta da diverse imprese, l'applicazione della decisione 2177/83 « dà luogo a difficoltà impreviste » che giustificano, quindi, l'emanazione della decisione 2748/83, senza minimamente preoccuparsi di spiegare in cosa consistano tali difficoltà « impreviste ». b) La Commissione osserva che l'addebito di difetto di motivazione è privo di fondamento, in quanto i considerandi della decisione 2748/83 erano abbastanza chiari per consentire di comprendere le finalità perseguite dalla Commissione. A questo proposito, questa ricorda la giurisprudenza della Corte, specialmente la sentenza 3 marzo 1982 (Alpha Steel/Commissione, 14/81, Race. pag. 749). Nella fattispecie, la Commissione ha effettivamente esposto in modo succinto le difficoltà impreviste che ha incontrato l'applicazione della decisione litigiosa. Essa ha pure illustrato che si dovevano valutare gli aiuti concessi alle imprese in modo diverso da quanto si era fatto nella decisione precedente, giacché la valutazione che la Commissione formula sui vari tipi di aiuti rientra certamente nell'ambito delle sue facoltà discrezionali.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › 4.2. Illegittimità della decisione 2748/83 › 4.2.3. Presunta violazione della decisione 2320/81

paragrafo 1
a) La ricorrente ritiene che, benché la decisione 2748/83 abbia apparentemente la finalità di disciplinare le quote di produzione, essa mira in realtà a creare una gerarchia inaccettabile tra i vari tipi di aiuti. Questa gerarchia in realtà non è affatto contemplata nella decisione 2320/81, per la quale tutti gli aiuti che essa elenca, allorché sono autorizzati dalla Commissione e quindi ritenuti compatibili con il trattato CECA, hanno lo stesso valore. La Corte stessa ha per altro escluso nella sua sentenza 7 luglio 1982 (Klöckner-Werke/Commissione, 119/81, Race. pag. 2627) l'esistenza di un vincolo necessario tra gli aiuti e la determinazione delle quote. Di conseguenza, la decisione impugnata mira a modificare in modo inaccettabile la decisione 2320/81 ed è quindi, anche sotto questo aspetto, viziata da sviamento di potere. b) La Commissione ricorda che la gravità della crisi che ha colpito il mercato dell'acciaio l'ha costretta ad accettare l'idea che gli aiuti fossero indispensabili per superare le enormi difficoltà cui dovevano far fronte tutte le imprese della Comunità. Tuttavia, onde evitare precisamente che gli aiuti, sfortunatamente indispensabili, non venissero concessi senza coordinamento e non provocassero distorsioni della concorrenza maggiori di quanto era strettamente necessario, la Commissione ha adottato le decisioni 257/80 e 2320/81, che contengono norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia. Orbene, già in quest'ultima decisione, la Commissione ha indicato chiaramente, specie al punto 2 del preambolo, che considerava i diversi aiuti sotto differenti punti di vista. In effetti era facile desumere dal testo della decisione che, salvo i casi d'urgenza, quelli che sono ritenuti più idonei ad avere effetti pregiudizievoli per la concorrenza sono gli aiuti alla gestione, la cui intensità e la cui portata dovrebbero venir limitate a quanto è strettamente necessario. La Commissione ricorda inoltre che già nella decisione 2177/83 aveva tenuto conto della concessione di aiuti alle imprese siderurgiche. Nella decisione impugnata, essa ha solo affinato il suo ragionamento, tenuto conto dell'esperienza acquisita e delle difficoltà eccezionali incontrate. D'altro canto, nella sua sentenza 7 luglio 1982, invocata dalla ricorrente, la Corte ha ammesso esplicitamente che la Commissione può tener conto, nell'ambito dei provvedimenti contemplati all'art. 58, degli aiuti concessi alle imprese siderurgiche, pur se non è obbligata a farlo. La Commissione conclude di non aver modificato né interpretato in modo scorretto la decisione 2320/81, come sostiene invece la ricorrente.

SENTENZA › In fatto › 4. I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › 4.2. Illegittimità della decisione 2748/83 › 4.2.4. Presunta violazione del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 4 b) del trattato

paragrafo 1
a) La ricorrente sostiene che la Commissione ha gravemente violato nella fattispecie il principio della parità di trattamento che sta alla base della Comunità del carbone e dell'acciaio, consentendo scientemente che solo ed esclusivamente le imprese della Repubblica federale di Germania potessero avvalersi della decisione 2748/83, causando grave pregiudizio alla ricorrente, che risulta così manifestamente vittima di una discriminazione rispetto a dette imprese. b) Secondo la Commissione il mezzo invocato dalla ricorrente è una censura altrettanto grave quanto gratuita. La Commissione ricorda anzitutto quanto ha sostenuto in precedenza circa la presunta discriminazione tra imprese, invocata dalla ricorrente. Inoltre essa sottolinea che il nuovo art. 14, istituito dalla decisione 2748/83, consente di concedere l'adeguamento a molte piccole e medie imprese, specie italiane, escludendo le grandi imprese di tutti gli stati membri.

SENTENZA › In fatto › 5. La fase orale

paragrafo 1
La ricorrente, con l'aw. S. Carbone e la Commissione, rappresentata dal sig. O. Montalto, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 ottobre 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 novembre 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 novembre 1983, la Società finanziaria siderurgica per azioni (Finsider), con sede in Roma, ha proposto, a norma dell'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, un ricorso mirante all'annullamento della decisione generale della Commissione 30 settembre 1983, n. 2748/83, recante seconda modifica della decisione n. 2177/83 che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 269, pag. 55).
punto 2
Nel corso del procedimento la ricorrente ha precisato l'oggetto del ricorso. Essa chiede l'annullamento della decisione controversa in quanto impedisce che una impresa alla quale la disciplina delle quote abbia creato difficoltà eccezionali possa fruire dell'adeguamento delle sue quote contemplato dall'art. 14 della decisione generale n. 2177/83 summenzionata, qualora abbia ricevuto, nei 12 mesi precedenti il trimestre in questione, aiuti nazionali autorizzati dalla Commissione per la copertura delle perdite di gestione. Questa modifica dell'art. 14 escluderebbe l'attribuzione di quote supplementari anche se dette perdite derivino dal fatto che l'impresa ha voluto seguire la politica industriale della Commissione.
punto 3
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce vari mezzi. In sostanza, essa sostiene che la decisione n. 2748/83 è illegittima per: sviamento di potere nei confronti della ricorrente in quanto opera una discriminazione fra le imprese siderurgiche appartenenti allo stesso settore di mercato, il che sarebbe parimenti in contrasto con l'art. 4, leu. b), del trattato CECA; violazione dell'art. 18 della decisione n. 2177/83 sul quale la Commissione ha basato la decisione oggetto della lite; sviamento di potere nei confronti della ricorrente in quanto il vero scopo della decisione controversa sarebbe la modifica della decisione n. 2320/81 sugli aiuti alla siderurgia; violazione di forme sostanziali e segnatamente dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 15 del trattato CECA.
punto 4
Di fronte a questi mezzi occorre in primo luogo ricordare che il ricorso è stato proposto contro una decisione generale in forza dell'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, a tenore del quale le imprese possono proporre ricorso contro le decisioni generali che ritengano viziate da sviamento di potere nei loro confronti. Di conseguenza, è possibile disattendere subito il mezzo relativo alla violazione delle forme sostanziali, in quanto manifestamente estraneo alla nozione di sviamento di potere. Rispetto agli altri mezzi, la questione se essi si colleghino alla nozione di sviamento di potere è legata all'esame nel merito.

SENTENZA › In diritto › Sull'asserita discriminazione nei confronti della ricorrente

punto 5
La ricorrente ricorda che l'art. 14 della decisione n. 2177/83 stabiliva, nella versione originaria, un criterio obiettivo per l'accesso alle quote supplementari, cioè la limitazione di questo accesso alle imprese che non avessero ricevuto aiuti nazionali, salvo quelli per lo smantellamento : questo criterio non determinava irragionevoli discriminazioni tra le imprese stesse. Ora, estendendo la possibilità di fruire di quote supplementari alle imprese che abbiano fruito di altre forme di aiuti nazionali, salvo per l'appunto quelli destinati a coprire perdite di gestione, la decisione n. 2748/83 avrebbe introdotto una discriminazione nei confronti delle imprese che ricevevano aiuti sotto quest'ultima forma, comprimendone in tal modo la capacità e la dimensione produttiva rispetto a tutte le imprese concorrenti. Infatti, questa discriminazione sarebbe fondata su un criterio arbitrario, formale e nominalistico, che esclude a priori un'analisi delle reali ragioni che hanno giustificato gli aiuti di cui trattasi.
punto 6
Inoltre, la decisione n. 2748/83 escluderebbe dall'accesso alle quote supplementari le imprese che hanno avuto i peggiori risultati di gestione e le cui necessità sono pertanto le più urgenti. La decisione avrebbe così un effetto del tutto opposto allo scopo in considerazione del quale è stato conferito alla Commissione il potere di disciplinare il regime delle quote supplementari per le imprese alle quali la disciplina delle quote ha creato difficoltà eccezionali. Di conseguenza, la ricorrente conclude che la decisione non solo contrasta con l'art. 4, lett. b), del trattato, ma è anche espressione di uno sviamento di potere nei suoi confronti.
punto 7
La Commissione ribatte che a seguito di un ulteriore aggravamento della crisi sul mercato dell'acciaio e, soprattutto, del verificarsi di difficoltà impreviste nell'applicazione della decisione n. 2177/83 era necessario, in forza dell'art. 18 di quest'ultima, modificare l'art. 14 della stessa al fine di rendere possibile l'attribuzione di quote supplementari alle imprese che avessero ricevuto aiuti diversi da quelli concessi per lo smantellamento, escludendone pur sempre le imprese che avessero fruito di aiuti destinati a coprire le perdite di gestione. Gli aiuti sotto quest'ultima forma avrebbero gli effetti più nocivi sulla concorrenza e sarebbero i più lontani dalla vera finalità perseguita dalla Commissione, cioè la ristrutturazione delle imprese. Istituendo un nuovo criterio obiettivo e generale, e pertanto non discriminatorio nei confronti della ricorrente, la Commissione non avrebbe fatto altro che servirsi del potere discrezionale conferitole per l'equa gestione del regime delle quote.
punto 8
Come la Corte ha dichiarato, tra l'altro, nella sentenza 13 luglio 1962 (cause riunite 17 e 20/61, Klöckner Werke/Alta Autorità, Race. pag. 595), perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo. Per stabilire se il trattamento differenziato che la ricorrente rimprovera alla Commissione costituisca uno sviamento di potere nei suoi confronti occorre dunque, in primo luogo, accertare se detto trattamento si basi sulla esistenza di differenze obiettive ed importanti con riguardo agli scopi che la Commissione può legittimamente perseguire nell'ambito della sua politica industriale relativa alla siderurgia europea.
punto 9
Sia dai considerandi della decisione della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81, recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (GU L 228, pag. 14), sia da quelli della decisione n. 2177/83 precitata, che proroga la disciplina delle quote, emerge che queste due normative perseguono uno scopo comune, cioè quello di promuovere la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e ripristinare la competitività della siderurgia europea. È conforme a questo scopo che le imprese le quali abbiano fruito di una forma d'aiuto che rischia di ritardare l'auspicata ristrutturazione, cioè di un aiuto destinato a coprire le perdite di gestione, siano escluse dal beneficio di quote supplementari, la cui concessione può del pari affievolire lo stimolo a detta ristrutturazione. Non si può nemmeno rimproverare alla Commissione di aver stabilito un criterio preciso e obiettivo senza contemplare un esame, caso per caso, delle circostanze che hanno determinato le perdite di gestione coperte dall'aiuto nazionale di cui trattasi.
punto 10
Il fatto di avere, per contro, reso possibile l'ottenimento di quote supplementari alle imprese che abbiano ricevuto, durante gli ultimi dodici mesi, altre forme di aiuti nazionali autorizzati dalla Commissione non costituisce uno sviamento di potere nei confronti della ricorrente. Queste altre forme di aiuto (aiuti agli investimenti, per la chiusura o per la ricerca e lo sviluppo) sono effettivamente tali da promuovere la ristrutturazione ed il miglioramento della competitività perseguiti. La distinzione, stabilita dalla decisione controversa, tra questi aiuti e gli aiuti destinati a coprire perdite di gestione si basa dunque su un criterio obiettivo ed importante con riguardo agli scopi che la Commissione può legittimamente perseguire nell'ambito della sua politica industriale.
punto 11
Ne consegue che il primo mezzo dev'essere disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sull'asserita trasgressione dell'art. 18 della decisione n. 2177/83

punto 12
La ricorrente ricorda che la decisione n. 2748/83 è basata sull'art. 18 della decisione n. 2177/83, il quale autorizza la Commissione, qualora l'applicazione di quest'ultima decisione incontri difficoltà impreviste, a procedere con decisione generale agli adeguamenti necessari. Ora, già il 29 giugno 1983 la Commissione avrebbe adottato decisioni individuali concernenti gli aiuti degli stati membri alle rispettive imprese siderurgiche. Essa avrebbe pertanto ben conosciuto, già prima dell'adozione della decisione n. 2177/83, i diversi tipi di aiuti che gli stati intendevano concedere e sarebbe stata quindi in grado di prevedere il numero di imprese che non potevano beneficiare degli adeguamenti contemplati dall'art. 14 nella versione iniziale. Di conseguenza, le difficoltà invocate dalla Commissione per giustificare l'adozione della decisione n. 2748/83 non sarebbero state impreviste, e pertanto questa decisione sarebbe illegittima per violazione dell'art. 18 della decisione n. 2177/83.
punto 13
La Commissione, da parte sua, sostiene di aver ricevuto, subito dopo l'adozione della decisione n. 2177/83, numerose domande di adeguamento delle quote da parte di piccole e medie imprese che lamentavano difficoltà economiche eccezionali causate dalla disciplina delle quote e dall'aggravamento della crisi. Ora, nell'esaminare la situazione di queste imprese la Commissione avrebbe constatato che esse, poiché avevano fruito di aiuti, spesso modesti, per fini diversi dalla copertura delle perdite di gestione, non avrebbero più potuto ottenere l'adeguamento delle loro quote. Soltanto allora la Commissione si sarebbe resa conto che l'art. 14 della decisione n. 2177/83 escludeva da tale possibilità imprese che la meritavano. La Commissione ne conclude che, così stando le cose, l'applicazione della suddetta disposizione ha effettivamente incontrato difficoltà impreviste e che essa era senz'altro autorizzata a rimediare a questa situazione adottando la decisione n. 2748/83 in base all'art. 18 della decisione n. 2177/83.
punto 14
Per risolvere questo problema occorre innanzitutto sottolineare che la modifica apportata all'art. 14 della decisione n. 2177/83 rimane, per il suo contenuto, nei limiti dei meri adattamenti autorizzati dall'art. 18 della medesima decisione. Il mezzo dedotto dalla ricorrente riguarda soltanto la situazione di fatto che condiziona l'autorizzazione, cioè che le difficoltà incontrate siano effettivamente impreviste. Anche se si ammettesse che la Commissione avrebbe dovuto prevedere le difficoltà di cui trattasi già al momento dell'adozione della decisione n. 2177/83, tale negligenza non costituirebbe sviamento di potere. Ne consegue che questo mezzo dev'essere disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sull'asserita trasgressione della decisione n. 2320/81

punto 15
La ricorrente sostiene che la decisione n. 2748/83, pur avendo apparentemente lo scopo di disciplinare le quote di produzione, mira in realtà a stabilire tra i vari tipi di aiuto una gerarchia che non è affatto contemplata dalla decisione n. 2320/81. Il vero scopo della decisione n. 2748/83 consisterebbe quindi nella modifica della normativa sugli aiuti, il che costituirebbe uno sviamento di potere nei confronti della ricorrente.
punto 16
Questo mezzo è manifestamente infondato. Già nella parte II, 1o comma, dei considerandi della decisione n. 2320/81 la Commissione ha sottolineato l'opportunità di distinguere le varie forme di aiuto, al fine di prevedere termini di tempo più rigorosi per gli aiuti che rischiano di nuocere maggiormente alla concorrenza e di essere meno efficaci ai fini della ristrutturazione. In applicazione di questo principio l'art. 5 della suddetta decisione subordina l'autorizzazione degli aiuti per il mantenimento in attività a condizioni particolarmente rigorose rispetto a quelle contemplate per le altre forme di aiuti, prescindendo dagli aiuti urgenti che non hanno potuto essere autorizzati dopo il 31 dicembre 1981. È del tutto conforme a questa valutazione delle varie forme di aiuto effettuata dalla Commissione che questa abbia, con la decisione controversa, introdotto nella disciplina delle quote una distinzione tra gli aiuti destinati a coprire le perdite di gestione e le altre forme di aiuti da lei autorizzate.
punto 17
Così stando le cose occorre constatare che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la decisione n. 2748/83 sia inficiata da sviamento di potere nei suoi confronti. Di conseguenza il ricorso dev'essere interamente respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quinta sezione) dichiara e statuisce :. 1) I ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Due Kakouris Everling Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 gennaio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quinta sezione O. Due

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