Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 06/08/1988 (Rv. 459687 - 01)
FIDEIUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE - IDONEITÀ.*
FIDEIUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE - IDONEITÀ.*
Nella fideiussione solidale, che si presume, in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, l'Azione proposta contro il fideiussore, entro sei mesi dalla scadenza, vale ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 primo comma cod. civ., atteso che tale norma, ove dispone che il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va coordinata con le regole della solidarietà passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltà di agire, a sua scelta, contro ciascuno dei coobbligati. (V 5954/84, mass n 437622; (V 5572/79, mass n 402164).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)