Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995 (Rv. 493165 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Fidejussione solidale - Scadenza dell'obbligazione principale - Facoltà del creditore di agire a sua scelta contro uno solo degli obbligati - Ammissibilità.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
Con riguardo alla cosiddetta fideiussione solidale, l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)