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Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011 (Rv. 616508 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Impugnazione esperibile - Individuazione - Qualificazione data dal giudice - Necessità - Esattezza - Rilevanza - Esclusione - Opposizione proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Inammissibilità - Impugnazione esperibile - Appello anziché ricorso per cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616508-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, ove il giudice di primo grado abbia dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sul rilievo che avverso l'atto impugnato doveva essere esperito un normale giudizio di cognizione, l'impugnazione proponibile avverso detta pronuncia è l'appello, e non il ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)