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Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007 (Rv. 601090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | In genere.
Stato
decisa il 2007-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'art. 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'art. 616 cod. proc. civ.), la stessa é impugnabile con l'appello, se l'azione é stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre é esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)