Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 04/04/1986 (Rv. 445453 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - PERSISTENZA DELLA MOROSITÀ DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - PERSISTENZA DELLA MOROSITÀ DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RILEVANZA.*
In tema di risoluzione di contratto di affitto di fondo rustico per morosità dell'affittuario nel pagamento del canone, la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l.l. n. 157 del 1945, deve essere considerata, ai fini di una corretta valutazione della condotta complessiva dell'obbligato, nell'economia generale del rapporto e, quindi, anche in relazione alla persistenza o meno della morosità dopo l'inizio del processo instaurato dal concedente per ottenere la risoluzione del contratto. (Conf 4102/82, mass n 422078; (Conf 4715/82, mass n 422665).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)