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Sez. 3, Sentenza n. 4102 del 09/07/1982 (Rv. 422078 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE D'AFFITTO - GRAVITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422078-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE D'AFFITTO - GRAVITÀ - SUSSISTENZA.*

Anche in tema di contratti agrari sottoposti a proroga legale, il mancato pagamento di un sol canone, specialmente se reiterato dopo l'inizio del giudizio di risoluzione del contratto, inerendo ad una obbligazione primaria ed essenziale, costituisce inadempimento grave, essendo la gravità implicita nella circostanza del mancato adempimento. (Conf 640/78, mass n 389969; (Conf 1841/77, mass n 385569; (Conf 974/71, mass n 350916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)