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Sez. 3, Sentenza n. 4715 del 26/08/1982 (Rv. 422665 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 4 LETTERA A) D.L.LGT. N. 157 DEL 1945 - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO PARTICOLARMENTE IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE - CARATTERI - PERSISTENZA DELLA MOROSITÀ PER UN LIMITE MINIMO DI TEMPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422665-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 4 LETTERA A) D.L.LGT. N. 157 DEL 1945 - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO PARTICOLARMENTE IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE - CARATTERI - PERSISTENZA DELLA MOROSITÀ PER UN LIMITE MINIMO DI TEMPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di inadempienza dell'affittuario di fondo rustico, l'art. 4, lett. A) del d.l.lgt. N. 157 del 1945 non pone termini di franchigia nel pagamento del canone - nel senso cioè che il mancato pagamento di esso, per rilevare ai fini della risoluzione del contratto, debba protrarsi per un certo periodo - ma richiede soltanto che esso sia grave, con la conseguenza che il giudice del merito, pur nel caso di morosità limitata ad un anno, è tenuto ad accertare la sussistenza (ed insussistenza) della particolare gravità di tale inadempimento nell'economia generale del contratto, anche in relazione alla persistenza della morosità dopo l'inizio del giudizio di risoluzione. (V 640/78, mass n 389969; (V 1841/77, mass n 385569).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)