Sez. L, Sentenza n. 11338 del 09/10/1999 (Rv. 530550 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ | Contrasto tra contratto efficace "erga omnes" ex legge n. 741 del 1959 e contratto collettivo di diritto comune - Risoluzione ex art. 7 della legge n. 741 del 1959 cit. - Portata - Valutazione complessiva della normativa contrattuale sopravvenuta - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ
Qualora la disciplina di un contratto collettivo (postcorporativo) reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 contrasti con quella contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune, tale contrasto deve essere risolto, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, con riferimento ai trattamenti economici e normativi minimi, nel senso che deve essere data applicazione al contratto con efficacia obbligatoria generalizzata, non derogabile da successivi contratti collettivi privi di tale efficacia o da contratti individuali, salvo che la disciplina propria di questi ultimi, valutata complessivamente, sia più favorevole ai lavoratori. Ne consegue che la mera denunzia di una clausola contrattuale sopravvenuta asseritamente derogativa in "pejus" ove non accompagnata da un analitico esame di tutti gli elementi idonei ad una valutazione complessiva delle discipline contrattuali a confronto non è sufficiente a dimostrare il carattere globalmente peggiorativo della normativa nella quale la clausola denunciata è inserita.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)