Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 20/11/2008 (Rv. 605836 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Produzione di rifiuti - Presentazione di modello unico di dichiarazione ambientale incompleto in epoca anteriore alla specifica previsione dell'illecito da parte del d.lgs. n. 389 del 1997 - Equiparazione all'omissione - Applicazione analogica dell'art. 52, comma 1, del d.lgs n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il produttore di rifiuti, nel caso di presentazione di modello unico di dichiarazione ambientale ("Mud") incompleto (nella specie per essere mancante del modulo "TE", relativo ai rifiuti conferiti a terzi per il trasporto), risponde della sanzione amministrativa prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis"), anche se l'illecito è stato commesso in epoca anteriore alla modifica della norma da parte dell'art. 7, comma 11, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (con l'aggiunta delle parole "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto" dopo l'espressione "chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3"), in quanto, essendo la presentazione del "Mud" necessariamente speculare alle annotazioni nel registro di carico e scarico, in relazione all'identica funzione di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato della gestione dei rifiuti, l'equiparazione sanzionatoria dell'omessa tenuta alla tenuta in modo incompleto, espressamente prevista per i registri fin da prima della modifica dell'art. 52, comma 1, cit., già valeva anche per la presentazione del "Mud", per cui la norma sopravvenuta è intervenuta con funzione di mera interpretazione autentica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 art. 7 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)