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Sez. 1, Sentenza n. 24053 del 28/12/2004 (Rv. 579199 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Rifiuti - Obbligo di comunicazione - Disciplina ex artt. 11 e 52 D.Lgs n. 22 del 1997 - Omessa comunicazione e ritardo della comunicazione - Equiparazione - Sussistenza - Disciplina ex D.Lgs n. 389 del 1997 - Individuazione di una nuova fattispecie di illecito per il ritardo nella comunicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579199-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Nella disciplina dei rifiuti, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 11, si riferisce sia alla ipotesi in cui la comunicazione sia stata del tutto omessa che a quella in cui la comunicazione sia stata inviata in ritardo - così come l'art. 8-octies del D.L. n. 397 del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 475 del 1988, abrogato proprio dal D.Lgs. n. 22 del 1997, assoggettava alla medesima sanzione penale entrambe le fattispecie -, mentre l'art. 7 del D.Lgs. n. 389 del 1997, nel modificare il citato art. 52 del D.Lgs. n. 22 del 1997, non ha introdotto una ipotesi di violazione più lieve, consistente nella comunicazione effettuata in ritardo, ma si è limitato a prevedere una sanzione più mite per tale ipotesi, nell'ambito della unitaria fattispecie di illecito, rimasta immutata nel suo contenuto, per il caso in cui la comunicazione sia stata comunque effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per essa stabilito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/08/1997 num. 22 art. 389, Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 8 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)