Sez. 1, Sentenza n. 8847 del 28/04/2005 (Rv. 583912 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Rifiuti - Disciplina recata dal d.lgs n. 22 del 1997 - Obbligo di comunicazione - Anteriormente all'emanazione del decreto ex art. 11, comma primo - Sussistenza - Fondamento - Disciplina applicabile.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Nella disciplina dei rifiuti, l'obbligo di comunicazione annuale, imposto dall'art. 11, comma terzo, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, a chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle rispettive attività, sanzionato dal successivo art. 52, comma primo, opera anche in epoca anteriore all'emanazione del d.m., previsto dal comma primo dello stesso art. 11, di riorganizzazione del catasto dei rifiuti, in forza del successivo comma sesto, secondo il quale "fino all'emanazione del decreto di cui al comma primo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia". Pertanto, fino all'attuazione della riorganizzazione del catasto dei rifiuti non sono venuti meno gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 3 del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e sanzionati dall'art. 9-octies, comma terzo, del medesimo d.l., da effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, alla Camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio, entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 1, comma primo, della medesima legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 9 CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST., Legge 25/01/1994 num. 70 art. 1, Legge 25/01/1994 num. 70 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)