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Sez. 1, Sentenza n. 282 del 23/01/1985 (Rv. 438508 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI INTEGRARE O MODIFICARE L'ACCERTAMENTO - LIMITI - SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI ELEMENTI NUOVI - NECESSITÀ - CORREZIONE DI ERRORI NELLO APPREZZAMENTO DI ELEMENTI GIÀ A DISPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438508-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI INTEGRARE O MODIFICARE L'ACCERTAMENTO - LIMITI - SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI ELEMENTI NUOVI - NECESSITÀ - CORREZIONE DI ERRORI NELLO APPREZZAMENTO DI ELEMENTI GIÀ A DISPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

In tema d'imposte dirette, nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il potere dell'amministrazione finanziaria di integrare o modificare l'accertamento anche dopo che ad esso il contribuente abbia prestato adesione (cosiddetto concordato tributario), previsto dal primo comma dell'art. 35 del citato decreto, postula la "sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi", cioè di elementi non soltanto non conosciuti, ma neppure conoscibili al momento di detto accertamento, e non può essere quindi esercitato per correggere errori nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. Pertanto, nei riguardi di una società tassabile in base a bilancio, la quale abbia in quest'ultimo riportato costi per materie prime superiori agli importi risultanti dalle fatture dei fornitori, il suddetto potere di integrazione o modificazione deve essere negato quando la contribuente, in occasione di visite ispettive anteriori all'accertamento poi concordato, abbia esibito quelle fatture, mentre resta irrilevante che solo in Sede di un successivo più penetrante controllo l'amministrazione sia stata in grado di rilevare l'indicata discrepanza. (V 49/81, mass n 410432; (V 2909/80, mass n 406642).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)