Sez. 1, Sentenza n. 49 del 06/01/1981 (Rv. 410432 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE - PER SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI - PRESUPPOSTI - ELEMENTI EMERSI DA SUCCESSIVE INDAGINI DISPOSTE DALL'UFFICIO SU FATTI GIA RESI NOTI DAL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE - PER SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI - PRESUPPOSTI - ELEMENTI EMERSI DA SUCCESSIVE INDAGINI DISPOSTE DALL'UFFICIO SU FATTI GIA RESI NOTI DAL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*
Il potere conferito all'amministrazione finanziaria dall'art 35 del testo unico sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958, n 645) di integrare o modificare l'accertamento, ancorche sia intervenuta la adesione del contribuente, postula la sopravvenuta conoscenza di elementi di fatti nuovi e per tali devono intendersi, non essendo la potesta in questione preordinata alla correzione di precedenti errori di apprezzamento, quelli non soltanto non conosciuti, ma neppure conoscibili dall'ufficio al momento del primo accertamento. Conseguentemente, l'accertamento integrativo non puo fondarsi su elementi emersi da successive indagini disposte dall'ufficio su fatti gia resi noti dal contribuente con la denuncia dei redditi, ossia da una fonte che esso avrebbe potuto utilizzare anche prima del concordato concluso con il contribuente. (V 2909/80, mass n 406642; (V 650/79, mass n 396805; (V 4062/77, mass n 387745).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)