Sez. 1, Sentenza n. 3056 del 30/03/1987 (Rv. 452159 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI INTEGRARE O MODIFICARE L'ACCERTAMENTO - LIMITI - SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI ELEMENTI NUOVI - NECESSITÀ - CORREZIONE DI ERRORI NELLA VALUTAZIONE DI ELEMENTI GIÀ A DISPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - IN GENERE - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI INTEGRARE O MODIFICARE L'ACCERTAMENTO - LIMITI - SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI ELEMENTI NUOVI - NECESSITÀ - CORREZIONE DI ERRORI NELLA VALUTAZIONE DI ELEMENTI GIÀ A DISPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di imposte dirette, nella disciplina di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il potere dell'amministrazione finanziaria di integrare o modificare l'accertamento, dopo che ad esso il contribuente abbia prestato adesione (cosiddetto concordato tributario), ai sensi dell'art. 35 primo comma del citato decreto, postula la sopravvenienza di elementi non conosciuti e non conoscibili al momento dell'accertamento stesso, e, pertanto, non può essere esercitato per emendare errori di valutazione sulla base di dati già a disposizione dell'ufficio a quella data (nella specie, dati contabili sul fatturato di un Esercizio commerciale, da cui era evincibile il volume di affari del contribuente). (V 282/85, mass n 438508; (V 49/81, mass n 410432).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)