Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 17/10/1995 (Rv. 494259 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Immobile destinato ad uso non abitativo - Obbligo di usare il bene locato - Insussistenza - Limiti - Non uso della cosa locata posto a fondamento della domanda di risoluzione - Valutazione - Criteri.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO
Il conduttore di immobile destinato ad uso non abitativo non ha di regola l'obbligo di usare il bene locato, ad eccezione dei casi in cui il contratto abbia ad oggetto o una cosa produttiva o un bene per cui l'uso sia necessario alla sua conservazione o ancora nel caso in cui un determinato uso della cosa sia stato specificatamente assunto come obbligatorio dalle parti nel sinallagma contrattuale. Nelle suddette ipotesi il non uso della cosa locata posto a base della domanda di risoluzione contrattuale deve essere valutato non ai sensi dell'art. 80 legge 27 luglio 1978 n. 392 che contempla il caso di unilaterale mutamento di uso dell'immobile locato, bensì alla stregua dei criteri generali in tema di inadempimento contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)