diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 17/05/1990 (Rv. 467227 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE DI USARE L'IMMOBILE - ESCLUSIONE - LIMITI - NON USO - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE EX ART. 80 LEGGE 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467227-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE DI USARE L'IMMOBILE - ESCLUSIONE - LIMITI - NON USO - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE EX ART. 80 LEGGE 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il non uso della cosa locata non equivale a mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392, che riguarda esclusivamente il mutamento di destinazione comportante un mutamento del regime giuridico del contratto, ma deve essere valutato alla stregua dei criteri generali in tema di inadempimento contrattuale, secondo i disposti dell'art. 1455 in relazione all'art. 1587 cod. civ., tenendo presente che il conduttore di immobile destinato ad uso non abitativo non ha generalmente l'Obbligo di usare l'immobile, tranne nelle ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto una cosa produttiva o un bene per cui l'uso sia necessario alla sua conservazione o, ancora, nell'ipotesi in cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente assunto come obbligatorio dalle parti nel sinallagma contrattuale. (V 6408/87, mass n 454689; (V 4600/86, mass n 447327; (V 2108/67, mass n 329230).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)