Sez. 2, Sentenza n. 6908 del 04/06/1992 (Rv. 477573 - 01)
Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - Sequestro in corso di causa | Concesso con decreto "inaudita altera parte" - Obbligo del sequestrante di richiedere la fissazione dell'udienza di trattazione - Sussistenza - Sequestro autorizzato in corso di causa con ordinanza - Inesistenza dell'obbligo.
Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - Sequestro in corso di causa
Nel caso di sequestro autorizzato in corso di causa con ordinanza il sequestrante non è tenuto ad alcuno di quegli adempimenti che la legge richiede per l'ipotesi di sequestro anteriore alla causa, a differenza del caso in cui il sequestro, ancorché in corso di causa, viene concesso con decreto, cioè "inaudita altera parte", per cui il sequestrante è tenuto, sotto pena di inefficacia del sequestro, a domandare al giudice entro cinque giorni dal primo atto di esecuzione la fissazione dell'udienza di trattazione, restando salvo in ogni caso il termine di efficacia del provvedimento di cui all'art. 675 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)