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Sez. 5, Sentenza n. 12373 del 20/01/2009 Ud. (dep. 19/03/2009) Rv. 243334 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | False comunicazioni ai clienti di una banca redatte dal funzionario, su stampa in uso all'istituto di credito, in ordine al rendimento titoli in gestione - Reato di cui all'art. 485 cod. pen. - Esclusione - Falso ideologico in scrittura privata - Sussistenza Punibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243334-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Non integra il reato di falsità materiale in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di funzionario di banca preposto al settore borse e titoli, fornisca - utilizzando stampati in uso nella prassi bancaria (c.d. stampate al computer costituenti scritture private) - ai clienti dell'istituto di credito false informazioni in ordine al rendimento dei titoli in gestione, in quanto la confezione di un documento, nel senso della creazione di un atto con i crismi formali di un'ordinaria comunicazione non costituisce segno univoco e decisivo di falsità materiale essendo, a tal fine, necessaria la non genuinità del documento, non sussistente nella specie, non essendovi alcuna alterazione e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale provenendo il documento da soggetto funzionalmente preposto ad emettere simili comunicazioni. Ne deriva che il contenuto mendace di un documento genuino integra il reato di falso ideologico in scrittura privata, come tale non punibile, in quanto non previsto dalla normativa penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)