Sez. 5, Sentenza n. 42417 del 24/09/2009 Ud. (dep. 04/11/2009) Rv. 245393 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione, redatta da un sottufficiale della G.d.F., in sede di dichiarazione allegata a domanda di trasferimento, di assenza di situazioni di incompatibilità nel luogo di destinazione - Integrazione del reato di falso in scrittura privata - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non integra il reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza, attesti falsamente, in sede di dichiarazione allegata a domanda di trasferimento, l'insussistenza di situazione di incompatibilità nel luogo di destinazione, in quanto il reato di falso in scrittura privata è configurabile solo quando si tratti di falsità materiale e non quando ricorra come, nella specie, la falsità ideologica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)