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Sez. 5, Sentenza n. 191 del 19/10/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218070 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Natura giuridica - falsità ideologica in scrittura privata - Contenuto esplicito della dichiarazione - Rilevanza - Concetti o dati sottintesi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218070-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il reato di false comunicazioni sociali, costituendo una (eccezionalmente punita) falsità ideologica in scrittura privata, sussiste unicamente con riferimento a quello che espressamente viene dichiarato e non consente la presa in considerazione di ciò che sia semplicemente sottinteso o di elementi che siano al di fuori dell'attestazione quando, in quest'ultima, il riferimento ad essi non possa ritenersi nemmeno in via implicita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)