Sez. 5, Sentenza n. 191 del 19/10/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218070 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Natura giuridica - falsità ideologica in scrittura privata - Contenuto esplicito della dichiarazione - Rilevanza - Concetti o dati sottintesi - Irrilevanza.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Il reato di false comunicazioni sociali, costituendo una (eccezionalmente punita) falsità ideologica in scrittura privata, sussiste unicamente con riferimento a quello che espressamente viene dichiarato e non consente la presa in considerazione di ciò che sia semplicemente sottinteso o di elementi che siano al di fuori dell'attestazione quando, in quest'ultima, il riferimento ad essi non possa ritenersi nemmeno in via implicita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)