Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15758 del 24/06/2013 (Rv. 627176 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Revoca dello "status" di protezione sussidiaria - Condizioni - Art. 16 d.lgs. n. 251 del 2007 - Requisito della "gravità" del reato - Valutazione del caso concreto - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il parametro normativo indicato dall'art. 16, primo comma, lett. b) del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, secondo cui la revoca della protezione sussidiaria dello straniero può essere disposta nell'ipotesi in cui sia stato commesso un reato "grave", non specifica in modo tassativo le ipotesi di "gravità" della condotta, limitandosi a fornire un indice da cui desumere i minimi ed i massimi edittali della pena. Ne consegue che nel procedimento di revoca dello "status" di protezione sussidiaria è necessario che l'indice di gravità sia commisurato all'esame del caso concreto in ragione dei fatti criminosi commessi dallo straniero e dalla loro pericolosità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)