Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16100 del 29/07/2015 (Rv. 636616 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diritto alla protezione sussidiaria - Accertamento - Alla data della decisione - Fondamento - Condizioni per la concessione - Commissione di reati, anche gravi, nel territorio nazionale - Irrilevanza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il diritto alla protezione sussidiaria, la cui sussistenza, in quanto condizione dell'azione, deve essere accertata alla data della decisione, non può essere concesso - ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014 - a chi abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, un reato grave, ma non assumono alcun rilievo i reati, ancorché gravi, che siano stati commessi dal richiedente in Italia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)