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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8282 del 04/04/2013 (Rv. 625812 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Valutazione di affidabilità soggettiva - Criteri - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625812-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell'art.3, comma 5, del d.lgs. 19 novembre 2007, n.251, è vincolata ai criteri indicati dalla lettera a) e d) e deve essere compiuta in modo unitario (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull'esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)