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Sez. 6, Sentenza n. 46823 del 15/11/2005 Ud. (dep. 21/12/2005) Rv. 232533 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - requisiti - motivi - motivi nuovi | Presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria del giudice "a quo" anzichè in quella del giudice dell'impugnazione - Causa di inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232533-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - requisiti - motivi - motivi nuovi

Non costituisce causa di inammissibilità dei motivi nuovi d'impugnazione il fatto che la presentazione degli stessi avvenga non presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione, come previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ma presso quella del giudice a quo, secondo le modalità stabilite dall'art. 582, atteso che i detti motivi altro non possono rappresentare se non una chiarificazione dell'originario atto d'impugnazione, i cui requisiti di ammissibilità vanno verificati alla stregua del disposto di cui all'art. 591, da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell'art. 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza possono essere soltanto i termini stabiliti nella norma richiamata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)