Sez. 5, Sentenza n. 37314 del 29/05/2013 Ud. (dep. 11/09/2013) Rv. 257198 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Alterazione del testo della cartella clinica - Integrazione del reato di cui all'art. 476 cod. pen.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)