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Sez. L, Sentenza n. 5023 del 04/04/2001 (Rv. 545571 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Oneri del lavoratore - Degenza trascorsa in località isolata difficilmente raggiungibile - Comportamento contrario a buona fede e correttezza - Esclusione - Omessa visita di controllo - Possibilità di disattendere i certificati di malattia - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545571-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare il certificato medico all'INPS e al datore di lavoro, ha l'onere di verificare che sia in esso stato indicato - o, in difetto, di indicarvi lui stesso - il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall'INPS; adempiuti tali oneri, il lavoratore è libero di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale; pertanto, non contravviene ai principi generali di correttezza, buona fede e collaborazione con l'Istituto di assicurazione sociale, il lavoratore che trascorra il periodo di malattia in isolata località montana, seppur raggiungibile con un'ora e mezzo di cammino, dovendosi presumere che la P.A. sia in grado di espletare i propri compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abitazione; ne consegue che, in assenza di visita di controllo, le certificazioni di malattia del sanitario autorizzato a rilasciarle non possono essere disattese né dall'INPS né dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)