Sez. 2, Sentenza n. 4641 del 08/08/1979 (Rv. 401174 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - RINUNZIA AI LIMITI DI AMMISSIBILITA - LEGITTIMITA - TACITA - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - RINUNZIA AI LIMITI DI AMMISSIBILITA - LEGITTIMITA - TACITA - AMMISSIBILITA.*
I limiti di ammissibilita della prova per testimoni non sono dettati da ragioni di ordine pubblico, ma sono posti esclusivamente nell'interesse delle parti e possono, quindi, costituire oggetto di rinunzia anche tacita, risultante dal difetto di contestazioni della parte contro la quale la prova stessa sia stata assunta. (Conf 1069/76, mass n 379740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)