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Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 25/03/1976 (Rv. 379740 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - TUTELA DEGLI INTERESSI PRIVATI - RINUNCIA ANCHE TACITA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379740-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - TUTELA DEGLI INTERESSI PRIVATI - RINUNCIA ANCHE TACITA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

I limiti di ammissibilita della prova testimoniale, salvo che questa abbia per oggetto l'esistenza di un negozio per il quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, non sono dettati da ragioni di ordine pubblico, ma mirano unicamente alla tutela di interessi privatistici e possono, pertanto, essere oggetto di rinuncia anche tacita, desumibile dal comportamento processuale della parte contro la quale la prova e stata assunta. (nella specie la parte, dopo aver formulato 'riserva di impugnazioné contro l'ordinanza ammissiva della prova, chiese ed ottenne di provare i fatti contrari e, senza riprodurre nelle conclusioni la eccezione di inammissibilita, discusse in comparsa conclusionale le risultanze della prova espletata e la sua Rilevanza rispetto al merito della controversia, non eccependo la nullita per l'inosservanza del limite di valore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)