diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 14/05/2005 (Rv. 580814 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Azione promossa, nell'interesse del minore, dal genitore esercente la potestà - Compimento della maggiore età nelle more del giudizio di appello - Rilevanza - Condizioni - Ricorso per cassazione proposto direttamente dal figlio divenuto maggiorenne - Conseguenze - Concorrente legittimazione del genitore già esercente la potestà - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580814-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE

Nonostante il carattere "personalissimo" ("ex" art. 270 cod. civ.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art. 300, primo comma, cod. proc. civ.). Ove, peraltro, il figlio, che abbia compiuto diciotto anni nel corso del giudizio di appello, provveda ad impugnare personalmente con ricorso per cassazione, essendone legittimato, la relativa sentenza, non può concorrere, al riguardo, anche la legittimazione del genitore già esercente la potestà, il quale conserva una propria legittimazione a ricorrere in cassazione soltanto allorché il "petitum" consista in pretese di carattere economico accessorie alla dichiarazione giudiziale di genitura naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)