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Sez. 3, Sentenza n. 1268 del 29/01/2003 (Rv. 560058 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Minorenne - Raggiungimento della maggiore età - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Notificazione al rappresentante legale - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560058-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto bene vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio, senza che rilevi la conoscenza o conoscibilità che di tale evento la parte impugnante abbia o possa acquisire 'aliundè, ancorché prima della proposizione dell'impugnazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per Cassazione ai genitori del minore, divenuto maggiorenne nel corso del processo, giudicando irrilevante la circostanza che, essendo stato il ricorso notificato "agli attuali controricorrenti, nella cessata qualità di genitori esercenti la potestà", risultava che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'evento anteriormente alla proposizione del ricorso stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)