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Sez. 1, Sentenza n. 8704 del 16/06/1980 Ud. (dep. 10/07/1980) Rv. 145844 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO: DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1980-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145844-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO: DOLO - PRESUPPOSTO - PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - COSCIENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

In tema di ricettazione, la scienza dell'agente in ordine alla provenienza delittuosa della cosa - che non richiede una precisa e completa cognizione di tutte le circostanze del delitto presupposto - puo desumersi da qualsiasi elemento e la relativa indagine costituisce accertamento di fatto che si sottrae al Sindacato di legittimita se congruamente motivato. E la motivazione e priva di vizi logici o giuridici qualora i sospetti sulla legittimita della provenienza della cosa siano cosi gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale la certezza, secondo la comune esperienza, che le cose ricevute o acquistate non potevano essere possedute legittimamente da chi le deteneva o le offriva. (Conf mass n 140235, 138271, 133630).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)