Sez. 2, Sentenza n. 29 del 02/12/2004 Ud. (dep. 03/01/2005) Rv. 230293 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ | Semplice indicazione nel capo di imputazione - Insufficienza - Contestazione esplicita - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ
In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione nel capo d'imputazione (nella fattispecie, reato di truffa) dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, ai fini della corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)