Sez. 5 - , Sentenza n. 13236 del 10/12/2019 Ud. (dep. 29/04/2020) Rv. 278948 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ | Contestazione esplicita della rilevante gravità del danno - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ
In tema di contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno. (Fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha ritenuto non ritualmente contestata l'aggravante in quanto l'indicazione delle cose sottratte era stata effettuata con generico riferimento a "numerosi gioielli (indicati in allegato elenco)".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)