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Sez. L, Sentenza n. 22753 del 03/12/2004 (Rv. 578624 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE | Processo con pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e soggetto diverso dell'interrogando - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578624-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confidente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)