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Sez. 2, Sentenza n. 869 del 25/01/1995 (Rv. 489934 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA | Valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente - Esclusione - Libero apprezzamento del giudice nei confronti delle altre parti - ConfigurabilitĂ .
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489934-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA

La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquistare il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, salvo il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi probatori nei confronti delle altre parti, secondo i principi della logica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)