Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 16/11/1981 (Rv. 416864 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI - DISCIPLINA.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE - PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI - DISCIPLINA.*
In un rapporto processuale con pluralità di parti, l'interrogatorio formale - quale mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo favore della parte che, rispetto a questi, abbia una posizione antitetica e contrastante - non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto che si dibatte, nel medesimo processo, fra il deferente ed il terzo soggetto, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato alle domande rivoltegli. Con la conseguenza che la facoltà del giudice di trarre elementi di prova dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, non può essere esercitata per ritenere accertati i fatti che ne erano oggetto, se questi, pur a favore del deferente, siano a svantaggio non dell'interrogando, bensì dell'altra parte processuale e nell'ambito di un diverso rapporto cui l'interrogando stesso sia estraneo. (Conf 65/72, mass n 355757; (Conf 1068/67, mass n 327443; (Conf 361/66, mass nn 320703 e 320704; (Conf 136/65, mass nn 310148 e 310151, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)