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Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004 (Rv. 571680 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contributi previdenziali corrisposti dalle USL all'ENPAM sui compensi liquidati ai medici convenzionati - Contributi su compensi liquidati prima del 1 gennaio 1996 - Prescrizione quinquennale ex art. 3, commi nono, lettera a), e decimo, legge n. 335 del 1995 - Applicabilità - Decorrenza - Individuazione - Comunicazione del prospetto di liquidazione al medico - Rilevanza - Configurabilità - Esclusione - Pagamento dei contributi sulla sola parte dei compensi liquidati direttamente al medico - Riconoscimento di debito per la parte dei compensi a carico dell'assistito - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571680-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di versamento all'ENPAM da parte della USL dei contributi sui Compensi corrisposti ai medici in regime di convenzione, il termine di prescrizione - di cinque anni per i contributi relativi a compensi liquidati per periodi precedenti al 1 gennaio 1996, ex art. 3, commi nono, lettera a), e decimo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - decorre dal momento in cui i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati all'ENPAM dalla USL e non già dalla data di trasmissione al medico convenzionato dei prospetti di liquidazione da parte della USL, e il versamento dei contributi sulla sola parte dei compensi direttamente liquidata al medico convenzionato non costituisce riconoscimento del debito anche per la parte dei compensi a carico dell'assistito, se da parte della USL non vi è stata espressa riserva di provvedere successivamente al pagamento delle differenze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)