Sez. L, Sentenza n. 94 del 07/01/1994 (Rv. 484943 - 01)
Prescrizione civile - Decorrenza | Riferimento all'iniziale possibilità legale di far valere il diritto - Possibilità materiali di esercitarlo - Irrilevanza - Conseguenza - Difficoltà materiali e di fatto come la mancata liquidazione dell'importo dovuto - Limite al principio ex art. 2935 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie relativa del diritto di un medico ambulatoriale alle spettanze dovutegli sulla base di rendiconti predisposti per gli enti previdenziali.
Prescrizione civile - Decorrenza
Il principio posto dall'art. 2935 cod. civ., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla sola possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto, trovando quindi un limite solo nelle cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali e di fatto, quali la mancata determinazione dell'importo dovuto ad opera del debitore (nella specie, per la liquidazione di spettanze relative a prestazioni di un medico addetto a servizio ambulatoriale sulla base di rendiconti predisposti per gli enti previdenziali) atteso che il comportamento del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)