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Sez. 3, Sentenza n. 11451 del 23/07/2003 (Rv. 565367 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Possibilità legali di esercizio del diritto - Rilevanza - Semplice impedimento soggettivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565367-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'art. 2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, mentre non influisce sul decorso della prescrizione (salve le eccezioni stabilite dalla legge) l'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare - un semplice impedimento soggettivo - quale l'ignoranza del danneggiato sulla identità della persona obbligata a risarcirgli i danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)