Sez. L - , Sentenza n. 24750 del 12/08/2022 (Rv. 665464 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Prestazioni previdenziali a carico dell’INPS - Decadenza annuale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e ss.mm. - Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione - Fondamento - Art. 2969 c.c. - Decadenza sottratta alla disponibilità delle parti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili, la decadenza dal beneficio, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 438 del 1992), in ragione del decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, può essere sempre rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti.
DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)