Sez. 6, Sentenza n. 8720 del 21/01/2013 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 255352 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Proposta di misure di prevenzione patrimoniale - Rigetto per difetto del requisito della pericolosità - Successiva confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Possibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 2 ter legge n. 575 del 1965, per mancanza del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la preclusione sussiste, invece, quando la decisione emessa a seguito del processo di prevenzione ha escluso la disponibilità sostanziale del bene, in luogo della formale intestazione del bene, e/o la sproporzione fra il patrimonio e le disponibilità finanziarie del proposto).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)