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Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 29/05/2012 Cc. (dep. 10/01/2013) Rv. 254256 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Revoca confisca ex legge n. 575 del 1965 - Ragioni procedurali - Successivo procedimento per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 - Preclusione processuale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254256-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

La revoca del provvedimento di confisca adottata all'esito del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2-ter legge n. 575 del 1965, per meri motivi procedurali non ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992. (Nella specie, la confisca in materia di prevenzione antimafia era stata revocata, essendo trascorso oltre un anno dall'esecuzione del sequestro).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)