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Sez. 1, Sentenza n. 6932 del 08/04/2004 (Rv. 571973 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Decadenza - Rimessione in termini - Disciplina ex art. 184 - bis cod. proc. civ. - Portata - Giudizio di impugnazione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571973-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La rimessione in termini disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ. può essere disposta dal giudice istruttore solo nel giudizio di primo grado, e non in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)