Sez. 1, Sentenza n. 6932 del 08/04/2004 (Rv. 571973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Decadenza - Rimessione in termini - Disciplina ex art. 184 - bis cod. proc. civ. - Portata - Giudizio di impugnazione - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La rimessione in termini disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ. può essere disposta dal giudice istruttore solo nel giudizio di primo grado, e non in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)