Sez. L, Sentenza n. 15274 del 06/08/2004 (Rv. 575283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Elezione personale di domicilio altrove ad opera della parte - Rilevanza - Esclusione - Errata notificazione - Decadenza - Rimessione in termini - Disciplina ex art. 184 - bis cod. proc. civ. - Portata - Giudizio di impugnazione - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ., presso il procuratore costituito, ancorché la parte - pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario - abbia eletto anche altrove domicilio personale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato a un domicilio del procuratore costituito erroneamente indicato nella sentenza impugnata, non potendosi applicare la rimessione in termini disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ., che può essere disposta dal giudice istruttore solo nella fase istruttoria del procedimento, e per la proposizione delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)