Sez. L, Sentenza n. 13278 del 06/06/2007 (Rv. 597693 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperativa - Soci lavoratori - Natura del rapporto con la cooperativa - Onere della prova - A carico dell'ente previdenziale - Configurabilità - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di obbligo contributivo delle società cooperative e di oneri probatori, nel regime della legge n. 142 del 2001 e della decisione delle Sezioni unite n.13967 del 2004, poiché la contribuzione è rapportata direttamente alla disciplina sostanziale della prestazione (subordinata o autonoma), è questo il fatto costituivo che l'ente previdenziale deve provare, come in ogni altra ipotesi in cui si discuta della natura autonoma o subordinata del rapporto e poiché tale tipologia risulta dal regolamento previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n.142 citata, è sufficiente che l'ente previdenziale invochi il regolamento. Per il periodo anteriore all'emanazione della legge n.142, gli oneri probatori devono essere conformati al quadro interpretativo ricostruito "ex post", secondo un criterio storicistico, che tenga conto degli obblighi gravanti sull'istituto dal quadro normativo, anche giurisprudenziale, del tempo in cui i fatti si sono compiuti (nella specie, la S.C., correggendo la motivazione e depurandola della teorica della "fictio iuris" sconfessata dalle Sezioni Unite n.13967 del 2004, ha ritenuto conforme al principio di cui in massima la decisione della corte territoriale che aveva accolto la pretesa dell'INPS di assoggettare a contributi non la retribuzione dovuta per un ipotetico rapporto di lavoro subordinato, né aveva preteso l'osservanza dei relativi minimali contributivi, bensì i compensi effettivamente percepiti dai soci, educatori fisici sportici, di una società cooperativa, in controversia in cui non si controverteva delle aliquote contributive).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/2001 num. 142 art. 1 com. 3, Legge 03/02/2001 num. 142 art. 4 com. 1, Legge 03/02/2001 num. 142 art. 6 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)