Sez. L, Sentenza n. 18481 del 19/09/2005 (Rv. 583607 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperativa - Soci lavoratori - Natura del rapporto con la cooperativa - Onere della prova - A carico dell'ente previdenziale - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Atteso che dopo la legge n. 142 del 2001 - anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della stessa - l'obbligo contributivo nei confronti dei soci è direttamente rapportato alla disciplina sostanziale della prestazione (subordinata o autonoma), grava sull'ente previdenziale l'onere di provare la natura del rapporto, quale fatto costitutivo della prestazione, non essendo sufficiente la prova della qualità di socio con conseguente onere della cooperativa di provare un diverso rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)