Sez. 2, Sentenza n. 863 del 18/03/1968 (Rv. 332176 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PARTI DI EDIFICI LIMITROFI - APPLICAZIONE ANALOGICA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PARTI DI EDIFICI LIMITROFI - APPLICAZIONE ANALOGICA - CONDIZIONI.*
In Mancanza di un titolo scritto e del verificarsi dell'usucapione, e lecito presumere la proprieta comune di una cosa oggettivamente e stabilmente destinata all'uso di edifici limitrofi e autonomi, ma insistente sull'area di uno solo di essi, soltanto nel caso che il suolo e gli edifici appartenessero ad una stessa persona, o a piu persone pro indiviso, nel momento in cui la cosa fu costruita o adattata per servire all'uso comune. In caso contrario, infatti, le norme relative alla accessione e alla Forma scritta richiesta ad substantiam per il trasferimento dei diritti immobiliari non avrebbero consentito ai proprietari degli edifici diversi da quello in cui la cosa e situata di acquistarne la comproprieta, anche se la sua costruzione o trasformazione sia avvenuta d'accordo e con partecipazione di tutti gli interessati alle relative spese.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)